la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai
sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
(G.U. n. 183 del 7 agosto 2017)
Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto e finalità

  1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014,
    n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di
    semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare
    riferimento:
    a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi
    dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di
    piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a
    AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
    b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
    c) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei
    rifiuti;
    d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
  2. Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attività di gestione delle terre e
    rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci,
    al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.
    Art. 2 Definizioni
  3. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 183, comma 1, e 240 del
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
    a) «lavori»: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero,
    ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;
    b) «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la
    superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e
    organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
    decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
    2012, n. 28;
    c) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla
    realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
    perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie,
    strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono
    contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC),
    vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purchè le terre e rocce
    contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui
    alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3
    aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso;
    d) «autorità competente»: l’autorità che autorizza la realizzazione dell’opera nel cui ambito
    sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di
    valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l’autorità
    competente di cui all’articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
    152;
    e) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per accertare la
    sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a
    quanto stabilito dal presente regolamento;
    f) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell’articolo 47 del
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni
    e dei requisiti previsti dall’articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
    dall’articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell’utilizzo come sottoprodotti delle terre e
    rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;
    g) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con la quale il proponente o
    l’esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
    Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo
    qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all’articolo
    21;
    h) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente
    individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più
    sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne
    A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
    152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso,
    alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;
    i) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue
    matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);
    l) «sito di produzione»: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo;
    m) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di
    cui all’articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;
    n) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate
    sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che
    soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5;
    o) «normale pratica industriale»: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale
    quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le
    terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche
    per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei
    requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di
    normale pratica industriale garantisce l’utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai
    criteri tecnici stabiliti dal progetto. L’allegato 3 elenca alcune delle operazioni più
    comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale;
    p) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;
    q) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell’articolo 17;
    r) «produttore»: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che
    predispone e trasmette la dichiarazione di cui all’articolo 21;
    s) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da
    scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;
    t) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in
    quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di
    attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso
    di attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata
    ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    u) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in
    quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o
    di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione
    integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    v) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA»: cantiere in cui sono prodotte
    terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di
    progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto
    ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo
    3 aprile 2006, n. 152;
    z) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al Titolo V,
    della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    aa) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica
    o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi
    o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.
    Art. 3. Esclusioni dal campo di applicazione
  4. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del decreto legislativo 3
    aprile 2006, n. 152.
  5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente
    dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è
    disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
    Capo I – Disposizioni comuni
    Art. 4. Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti
  6. In attuazione dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente Capo
    stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole
    dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA,
    siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili. Il
    presente Capo definisce, altresì, le procedure per garantire che la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da
    scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio
    all’ambiente.
  7. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 3 aprile
    2006, n. 152, le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti
    requisiti:
    a) sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il
    cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
    b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della
    dichiarazione di cui all’articolo 21, e si realizza:
    1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di
    un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni,
    rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di
    ripristini e miglioramenti ambientali;
    2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
    c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento
    diverso dalla normale pratica industriale;
    d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo
    III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla
    lettera b).
  8. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di
    origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20%
    in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all’allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di
    qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di
    cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998,
    recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero»,
    pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, per i parametri
    pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di
    contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e
    approvati dagli enti di controllo.
  9. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, sull’utilizzo nel sito di produzione delle terre e
    rocce da scavo contenenti amianto presente negli affioramenti geologici naturali, alle terre e rocce da
    scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5,
    al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto previsto dall’allegato 4 al
    presente regolamento. Il parametro amianto è escluso dall’applicazione del test di cessione.
  10. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è attestata tramite la predisposizione e la
    trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21, nonché della dichiarazione di
    avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del presente regolamento.
    Art. 5. Deposito intermedio
  11. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito
    di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:
    a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di
    produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei
    valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso
    in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo
    V, della Parte IV, del medesimo decreto legislativo;
    b) l’ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione
    di cui all’articolo 21;
    c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della
    dichiarazione di cui all’articolo 21;
    d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo
    anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o
    dichiarazioni di cui all’articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito
    temporaneo;
    e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o
    della dichiarazione di cui all’articolo 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo
    visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità
    del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione
    di cui all’articolo 21.
  12. 1Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo
    21, uno o più di siti di deposito intermedio idonei. In caso di variazione del sito di deposito intermedio
    indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21, il proponente o il produttore aggiorna
    il piano o la dichiarazione in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.
  13. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di
    cui all’articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non
    utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all’articolo 21 e, pertanto, tali terre e
    rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile
    2006, n. 152..
    Art. 6 – Trasporto
  14. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è
    accompagnato dalla documentazione indicata nell’allegato 7. Tale documentazione equivale, ai fini della
    responsabilità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto
    in forma scritta di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
  15. La documentazione di cui al comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il
    produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata
    dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all’autorità di controllo.
    Qualora il proponente e l’esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve
    essere conservata dall’esecutore.
    Art. 7. Dichiarazione di avvenuto utilizzo
  16. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui
    all’articolo 21 è attestato all’autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
  17. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
    Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall’esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche
    solo in via telematica, del modulo di cui all’allegato 8 all’autorità e all’Agenzia di protezione ambientale
    competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione.
    La dichiarazione è conservata per cinque anni dall’esecutore o dal produttore ed è resa disponibile
    all’autorità di controllo.
  18. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di
    validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’allegato 7; l’omessa dichiarazione di avvenuto
    utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce
    da scavo come sottoprodotto.
  19. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai
    sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b).
    Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni
    Art. 8. Ambito di applicazione
  20. Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi
    dimensioni, come definiti nell’articolo 2, comma 1, lettera u), che, sulla base della caratterizzazione
    ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti
    dall’allegato 4 per le modalità di utilizzo specifico.
    Art. 9 Piano di utilizzo
  21. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 5,
    è trasmesso dal proponente all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente
    competente, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’opera sia
    oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale ai
    sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del
    procedimento.
  22. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante
    dell’impresa o la persona fisica proponente l’opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, in
    conformità anche a quanto previsto nell’allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.
  23. L’autorità competente verifica d’ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della
    documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l’autorità
    competente può chiedere, in un’unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale
    termine la documentazione si intende comunque completa.
  24. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello
    stesso ai sensi del comma 3, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell’articolo
    4, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli
    eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’opera.
  25. La sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4 è verificata dall’autorità competente sulla base del piano di
    utilizzo. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente
    può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire
    prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.
  26. L’autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, dispone
    con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e
    rocce da scavo come sottoprodotti.
  27. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l’Agenzia di protezione
    ambientale territorialmente competente effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i
    controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo
    trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo quanto previsto dall’allegato 9. I controlli
    sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o
    nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
  28. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente può chiedere all’Agenzia di protezione
    ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di cui all’articolo 13, comma 2,
    di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di
    utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della
    metà.
  29. Il proponente, dopo avere trasmesso il piano di utilizzo all’autorità competente, può chiedere all’Agenzia
    di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di cui all’articolo
    13, comma 2, lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dal comma 7.
  30. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente
    competente ai sensi dei commi 7, 8 e 9, nonché quelli derivanti dalle attività svolte dai soggetti individuati
    dal decreto di cui all’articolo 13, comma 2, ai sensi dei commi 8 e 9, sono a carico del proponente.
    Art. 10. Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC
  31. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all’allegato 4 non superino le
    concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della
    Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d’uso
    urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è
    predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell’articolo 9.
  32. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, l’autorità competente, entro trenta giorni
    dalla presentazione del piano di utilizzo o dell’eventuale integrazione dello stesso, può chiedere all’Agenzia
    di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le dovute verifiche, con imposizione dei
    relativi oneri a carico del proponente, motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui è
    realizzata l’opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati; in tal caso l’Agenzia
    di protezione ambientale territorialmente competente può chiedere al proponente un approfondimento
    d’indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra
    comunicando gli esiti all’autorità competente.
    Art. 11. Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale
  33. Qualora la realizzazione dell’opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e
    rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all’allegato 4, superino le concentrazioni soglia di
    contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n.
    152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al
    valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente
    segnala il superamento di cui sopra ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
    contestualmente presenta all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente un piano di
    indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Tale piano, condiviso con la competente
    Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l’Agenzia entro 60
    giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e
    validati dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all’area oggetto di
    indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l’area oggetto
    di indagine, l’Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale.
    Il proponente predispone il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall’Agenzia.
  34. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 sono utilizzabili nell’ambito del sito di produzione o in un sito
    diverso a condizione che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in
    termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di
    produzione. La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le
    modalità di cui all’articolo 9.
    Art. 12. Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica
  35. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della
    caratterizzazione di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su richiesta e con oneri
    a carico del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all’articolo 4, riferiti sia al sito di produzione
    che al sito di destinazione, sono validati dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
    Quest’ultima, entro sessanta giorni dalla richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo
    i valori riscontrati, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le concentrazioni
    soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del
    decreto 3 aprile 2006, n 152, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di
    produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la
    predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate
    nell’articolo 9.
    Art. 13. Controllo equipollente
  36. Nel caso in cui l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente non esegua le attività
    previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20, comma 3, nei termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 10,
    comma 2, 11, comma 1, 12, comma 1, e 20, comma 3; le suddette attività possono, su richiesta e con
    oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti
    pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti.
  37. Ai fini del comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con
    decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro
    dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, è individuato l’elenco degli organi
    dell’amministrazione pubblica o enti pubblici che svolgono attività tecnico-scientifica in materia ambientale
    o sanitaria dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all’Agenzia di protezione ambientale
    territorialmente competente e sono approvate le tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono
    corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni richieste.
    Art. 14. Efficacia del piano di utilizzo
  38. Nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso. Salvo deroghe espressamente motivate
    dall’autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l’inizio dei lavori avviene entro due anni dalla
    presentazione del piano di utilizzo.
  39. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da
    scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo
    3 aprile 2006, n. 152.
  40. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto
    delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  41. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, il venir meno di una delle condizioni di cui all’articolo 4, fa
    cessare la validità del piano di utilizzo e comporta l’obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto
    ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  42. Il piano di utilizzo è conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e presso la sede
    legale del proponente e, se diverso, anche dell’esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di
    redazione dello stesso e reso disponibile in qualunque momento all’autorità di controllo. Copia di tale
    documentazione è conservata anche dall’autorità competente.
    Art. 15. Aggiornamento del piano di utilizzo
  43. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all’articolo 4, indicati nel piano di utilizzo, il proponente
    o l’esecutore aggiorna il piano di utilizzo e lo trasmette in via telematica ai soggetti di cui all’articolo 9,
    comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno
    delle modifiche apportate. L’autorità competente verifica d’ufficio la completezza e la correttezza
    amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di
    utilizzo aggiornato, può chiedere, in un’unica soluzione, integrazioni della documentazione. Decorso tale
    termine la documentazione si intende comunque completa.
  44. Costituisce modifica sostanziale:
    a) l’aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo
    oggetto del piano di utilizzo;
    b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo
    diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
    c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da
    quello indicato nel piano di utilizzo;
    d) la modifica delle tecnologie di scavo.
    Gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle
    disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  45. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a), il piano di utilizzo è aggiornato entro 15 giorni dal momento in
    cui è intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come
    sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo.
    Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta
    richiesta di integrazione documentale da parte dell’autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti
    il volume del piano originario sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato.
  46. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo
    aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell’autorità
    competente, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di
    utilizzo aggiornato.
  47. Nel caso previsto dal comma 2, lettera d), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo
    aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell’autorità
    competente, possono essere applicate le tecnologie di scavo previste dal piano di utilizzo aggiornato.
  48. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b)
    del comma 2, può essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali deroghe
    espressamente motivate dall’autorità competente in ragione di circostanze sopravvenute impreviste o
    imprevedibili.
    Art. 16. Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o
    prorogato
  49. Il termine di cui all’articolo 14, comma 1, relativo all’inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo,
    può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze
    sopravvenute, impreviste o imprevedibili, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate
    dall’autorità competente in ragione dell’entità o complessità delle opere da realizzare. A tal fine il
    proponente, prima della scadenza dei suddetti termini, trasmette in via telematica all’autorità competente e
    all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente una comunicazione con l’indicazione del
    nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga.
  50. Nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo l’autorità competente, qualora accerti la
    mancata sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4 o della motivazione richiesta dal comma 1 o
    dall’articolo 15, comma 6, dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da
    scavo come sottoprodotti. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, l’autorità
    competente può chiedere all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le
    necessarie verifiche secondo la procedura di cui all’articolo 10, comma 2.
    Art. 17. Realizzazione del piano di utilizzo
  51. Prima dell’inizio dei lavori, il proponente comunica, in via telematica, all’autorità competente e
    all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente i riferimenti dell’esecutore del piano di
    utilizzo.
  52. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l’esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio
    e rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile.
  53. L’esecutore del piano di utilizzo redige la modulistica di cui agli allegati 6 e 7 necessaria a garantire la
    tracciabilità delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.
    Art. 18. Gestione dei dati
  54. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio
    nazionale, ogni autorità competente comunica i dati dei piani di utilizzo all’Istituto Superiore per la
    Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), onde consentire l’aggiornamento della cartografia relativa ai
    campionamenti, cui è associato un archivio dei valori delle concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle
    verifiche pervenute. La comunicazione è inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma e all’Agenzia di
    protezione ambientale territorialmente competente.
  55. L’ISPRA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio
    sito web un disciplinare tecnico per definire gli standard delle informazioni e le modalità di trasmissione
    delle stesse.
    Art. 19. Disciplina dei costi sostenuti dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente
    competente
  56. L’ISPRA, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale
    da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall’Agenzia di protezione ambientale
    territorialmente competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11,
    12, 16, 20 e 21 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi
    di terre e rocce da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
    mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more dell’adozione del tariffario nazionale, i
    costi sono definiti dai tariffari delle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti.
    Capo III – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni
    Art. 20. Ambito di applicazione
  57. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole
    dimensioni, come definiti nell’articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai requisiti ambientali di
    cui all’articolo 4, il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti,
    riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di
    contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla
    destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono
    fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.
  58. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazioni soglia di
    contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di
    contaminazione. A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all’articolo 11,
    comma 1, e, in tal caso, l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto
    delle condizioni indicate nell’articolo 11, comma 2.
  59. Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta
    e con oneri a carico del produttore, i requisiti di qualità ambientale di cui all’articolo 4, sono validati
    dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, secondo la procedura definita
    nell’articolo 12. L’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla
    data della richiesta, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti
    pertinenti al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle
    colonne A e B della sopra indicata Tabella 1, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica
    del sito di produzione e di destinazione, affinché siano indicati nella dichiarazione di cui all’articolo 21.
    Art. 21. Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni
  60. La sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 4, è attestata dal produttore tramite una
    dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
    Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni
    prima dell’inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all’allegato 6 al comune del luogo di produzione e
    all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le
    quantità di terre e rocce da scavo destinate all’utilizzo come sottoprodotti, l’eventuale sito di deposito
    intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi
    previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e
    rocce da scavo, salvo il caso in cui l’opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come
    sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.
  61. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo
    di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f).
  62. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all’articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di
    cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e
    all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della
    dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione
    aggiornata. Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all’articolo 15, comma 2. Qualora la
    variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l’aggiornamento
    della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze
    sopravvenute, impreviste o imprevedibili.
  63. I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati
    una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o
    imprevedibili. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella
    dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale
    territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.
  64. Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela
    della salute e sicurezza dei lavoratori.
  65. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie di protezione
    ambientale territorialmente competenti effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i
    controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione
    di cui al comma 1. L’onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del
    produttore. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per
    categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
  66. L’autorità competente, qualora accerti l’assenza dei requisiti di cui all’articolo 4, o delle circostanze
    sopravvenute, impreviste o imprevedibili di cui ai commi 3 e 4, dispone il divieto di inizio ovvero di
    prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
    Capo IV – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA
    e AIA
    Art. 22. Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA
  67. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come
    definiti nell’articolo 2, comma 1, lettera v), per essere qualificate sottoprodotti devono rispettare i requisiti
    di cui all’articolo 4, nonché i requisiti ambientali indicati nell’articolo 20. Il produttore attesta il rispetto dei
    requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui all’articolo 21
    secondo le procedure e le modalità indicate negli articoli 20 e 21.
    Titolo III – DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI
    Art. 23. Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti
  68. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell’elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il
    deposito temporaneo di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
    152, si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito
    di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di
    cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che
    regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite
    conformemente al predetto regolamento;
    b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento
    secondo una delle seguenti modalità alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale,
    indipendentemente dalle quantità in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga
    complessivamente i 4.000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come
    pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
    c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;
    d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano
    il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la
    contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal
    suolo, nonché la protezione dall’azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il
    convogliamento delle acque stesse.
    Titolo IV – TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
    DISCIPLINA SUI RIFIUTI
    Art. 24. Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti
  69. Ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo
    devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3
    aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando quanto
    previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi dell’allegato 4 del presente
    regolamento.
  70. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 11, comma 1, ai fini del presente articolo, le terre e rocce da
    scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore
    determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di
    produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti. A tal fine il produttore ne dà immediata
    comunicazione all’Agenzia di protezione ambientale e all’Azienda sanitaria territorialmente competenti,
    presentando apposito progetto di riutilizzo. Gli organismi di controllo sopra individuati effettuano le
    necessarie verifiche e assicurano il rispetto delle condizioni di cui al primo periodo.
  71. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o
    attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui
    all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via
    preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale
    (SIA), attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo
    escluse dalla disciplina dei rifiuti» che contenga:
    a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
    b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico,
    destinazione d’uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di
    inquinamento);
    c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase
    di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori, che contenga almeno:
    1) numero e caratteristiche dei punti di indagine;
    2) numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
    3) parametri da determinare;
    d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
    e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.
  72. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori, in conformità alle previsioni
    del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui
    al comma 2, il proponente o l’esecutore:
    a) effettua il campionamento dei terreni, nell’area interessata dai lavori, per la loro
    caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell’utilizzo allo stato
    naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
    b) redige, accertata l’idoneità delle terre e rocce scavo all’utilizzo ai sensi e per gli effetti
    dell’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un
    apposito progetto in cui sono definite:
    1) le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
    2) la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
    3) la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
    4) la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.
  73. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all’autorità competente e all’Agenzia
    di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell’avvio dei lavori.
  74. Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori non venga accertata
    l’idoneità del materiale scavato all’utilizzo ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce
    sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
    Titolo V – TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA
    Art. 25. Attività di scavo
  75. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
    convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le attività di scavo da realizzare
    nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
    152, si applicano le seguenti procedure:
    a) nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo
    insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell’estensione dell’opera e del quadro
    ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare
    è concordato con l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si
    pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,
    eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e
    dell’intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio dei lavori, trasmette agli Enti
    interessati il piano operativo degli interventi previsti e un dettagliato cronoprogramma con
    l’indicazione della data di inizio dei lavori;
    b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di
    prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V, della
    Parte IV, e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della
    normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Sono, altresì, adottate le
    precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali
    interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche
    superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate
    nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di
    gestione dei rifiuti.
    Art. 26. Utilizzo nel sito
  76. L’utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attività di scavo di cui all’articolo 25 all’interno di un sito
    oggetto di bonifica è sempre consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni
    soglia di contaminazione per la specifica destinazione d’uso o ai valori di fondo naturale. Nel caso in cui
    l’utilizzo delle terre e rocce da scavo sia inserito all’interno di un progetto di bonifica approvato, si applica
    quanto previsto dall’articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  77. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo,
    ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti
    condizioni:
    a) le concentrazioni soglia di rischio, all’esito dell’analisi di rischio, sono preventivamente
    approvate dall’autorità ordinariamente competente, nell’ambito del procedimento di cui agli
    articoli 242 o 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante convocazione di
    apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di
    rischio sono riutilizzate nella medesima area assoggettata all’analisi di rischio e nel rispetto
    del modello concettuale preso come riferimento per l’elaborazione dell’analisi di rischio. Non è
    consentito l’impiego di terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio in
    sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione;
    b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in
    considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l’utilizzo delle terre e rocce da scavo è
    consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d’uso indicate all’atto
    dell’approvazione dell’analisi di rischio da parte dell’autorità competente.
    Titolo VI – DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI
    Art. 27. Disposizioni intertemporali, transitorie e finali
  78. I piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano
    disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli
    aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all’entrata in vigore del presente
    regolamento. Resta fermo che i materiali riconducibili alla definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
    c), del presente regolamento utilizzati e gestiti in conformità ai progetti di utilizzo approvati ai sensi
    dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai piani di utilizzo approvati ai sensi del
    decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, sono
    considerati a tutti gli effetti sottoprodotti e legittimamente allocati nei siti di destinazione.
  79. I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai
    sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni. Per tali progetti è fatta
    comunque salva la facoltà di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
    presente regolamento, il piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o la dichiarazione di cui all’articolo 21 ai fini
    dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
  80. Le disposizioni contenute nell’articolo 24, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure
    di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale.
  81. Conservano validità le autorizzazioni all’utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo rilasciate in
    approvazione dei progetti di bonifica di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  82. I proventi derivanti dalle tariffe corrisposte dai proponenti o dai produttori per le prestazioni rese
    dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente nonché dagli organi dell’amministrazione
    pubblica o enti pubblici di cui all’articolo 13, comma 1, dotati di qualificazione e capacità tecnica
    equipollente, per le attività di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, comma 2, 20 e 21, comma 6, sono versati
    all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di
    previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell’ambiente e
    della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i
    proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 9, 10, 11,
    12, 16, comma 2, 20 e 21, comma 6.
  83. Gli allegati al presente regolamento costituiscono parte integrante dello stesso. Le modifiche agli allegati
    sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del mare di concerto con il Ministro delle
    infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
    e dell’Istituto Superiore di Sanità, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
    28 agosto 1997, n. 281.
  84. Dall’applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
    pubblica.
    Art. 28. Controlli e ispezioni
  85. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo
    effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle
    disposizioni del presente regolamento e, con riferimento alle disposizioni del Titolo II, degli obblighi assunti
    nel piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all’articolo 21, ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.
    Art. 29. Clausola di riconoscimento reciproco
  86. Il presente regolamento non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente
    commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia nè a quelle legalmente
    fabbricate in uno Stato dell’EFTA, parte contraente dell’accordo SEE, purché le stesse garantiscano livelli di
    sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.
  87. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,
    l’autorità competente, ai fini dell’applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il
    Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
    Art. 30. Clausola di invarianza finanziaria
  88. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
    finanza pubblica.
  89. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente decreto con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse derivanti
    dall’applicazione delle tariffe previste dal presente decreto.
    Art. 31. Abrogazioni
  90. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e
    della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.
  91. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
    a) l’articolo 184-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    b) gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
    Allegato 1 – Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (articolo 8)
    La caratterizzazione ambientale è svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle
    terre e rocce da scavo ed è inserita nella progettazione dell’opera.
    La caratterizzazione ambientale è svolta dal proponente, a sue spese, in fase progettuale e, comunque,
    prima dell’inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.
    La caratterizzazione ambientale presenta un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello
    della livello progettuale soggetto all’espletamento della procedura di approvazione dell’opera e nella
    caratterizzazione ambientale sono esplicitate le informazioni necessarie, estrapolate anche da accertamenti
    documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all’allegato 5.
    Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo che non determinano un rischio di
    contaminazione per l’ambiente, il piano di utilizzo può prevedere che, salva diversa determinazione
    dell’autorità competente, non sia necessario ripetere la caratterizzazione ambientale durante l’esecuzione
    dell’opera.
    Qualora, già in fase progettuale, si ravvisi la necessità di effettuare una caratterizzazione ambientale in
    corso d’opera, il piano di utilizzo indicare le modalità di esecuzione secondo le indicazioni di cui all’allegato
    9.
    La caratterizzazione ambientale in corso d’opera è eseguita a cura dell’esecutore, nel rispetto di quanto
    riportato nell’allegato 9, Parte A.
    Allegato 2 – Procedure di campionamento in fase di progettazione (articolo 8)
    Le procedure di campionamento sono illustrate nel piano di utilizzo.
    La caratterizzazione ambientale è eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) e,
    in subordine, con sondaggi a carotaggio.
    La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione sono basate su un modello concettuale
    preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico
    (campionamento sistematico su griglia o casuale).
    Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potrà variare da 10 a 100 m
    a secondo del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.
    I punti d’indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione
    sistematica) oppure all’interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).
    Il numero di punti d’indagine non può essere inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell’area d’intervento,
    è aumentato secondo i criteri minimi riportati nella tabella seguente.
    Dimensione dell’area Punti di prelievo
    Inferiore a 2.500 metri quadri 3
    Tra 2.500 e 10.000 metri quadri 3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
    Oltre i 10.000 metri quadri 7 + 1 ogni 5.000 metri quadri
    Tabella 2.1
    Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento è effettuato almeno ogni 500 metri lineari di
    tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed
    economica, salva diversa previsione del piano di utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali,
    la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni
    variazione significativa di litologia.
    Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione è effettuata prevedendo almeno un sondaggio e,
    comunque, un sondaggio indicativamente ogni 1.000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri
    lineari in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, con prelievo, alla quota
    di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso è effettuato
    un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.
    La profondità d’indagine è determinata in base alle profondità previste degli scavi. I campioni da sottoporre
    ad analisi chimico-fisiche sono almeno:
  • campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
  • campione 2: nella zona di fondo scavo;
  • campione 3: nella zona intermedia tra i due.
    Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche
    sono almeno due: uno per ciascun metro di profondità.
    Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni
    sopra elencati, è acquisito un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente con la situazione
    locale, con campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si procede con altre tecniche
    adeguate a conservare la significatività del prelievo.
    Qualora si preveda, in funzione della profondità da raggiungere, una considerevole diversificazione delle
    terre e rocce da scavo da campionare e si renda necessario tenere separati i vari strati al fine del loro
    riutilizzo, può essere adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato, in grado di garantire
    una rappresentatività della variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale.
    In genere i campioni volti all’individuazione dei requisiti ambientali delle terre e rocce da scavo sono
    prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli
    orizzonti individuati.
    Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti
    casistiche:
  • campione composito di fondo scavo;
  • campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli
    orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.
    Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione è composto da più spezzoni di carota rappresentativi
    dell’orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentatività media.
    I campioni volti all’individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel caso di evidenze
    organolettiche) sono prelevati con il criterio puntuale.
    Qualora si riscontri la presenza di materiale di riporto, non essendo nota l’origine dei materiali inerti che lo
    costituiscono, la caratterizzazione ambientale, prevede:
  • l’ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo
    interessata dai materiali di riporto, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli
    stessi;
  • la valutazione della percentuale in peso degli elementi di origine antropica.
    Allegato 3 – Normale pratica industriale (articolo 2, comma 1, lettera o)
    Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono
    comprese le seguenti:
  • la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l’eventuale eliminazione degli
    elementi/materiali antropici;
  • la riduzione volumetrica mediante macinazione;
  • la stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al
    fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l’umidità ottimale e
    favorire l’eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le
    operazioni di scavo.
    Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la
    presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purchè rispondente ai requisiti
    tecnici/prestazionali per l’utilizzo delle terre nelle costruzioni.
    Allegato 4 – Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità
    ambientali (articolo 4)
    Le procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo di cui all’articolo 2, comma 1,
    lettera c) sono riportate di seguito.
    I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo sono privi della frazione maggiore di
    2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio sono condotte sull’aliquota di
    granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione è determinata riferendosi alla totalità dei
    materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).
    Qualora si abbia evidenza di una contaminazione antropica anche del sopravaglio le determinazioni
    analitiche sono condotte sull’intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la
    concentrazione è riferita allo stesso. In caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia
    massiva, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all’articolo 4 del presente
    regolamento, la caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione dell’intero campione.
    Il set di parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività
    antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse
    contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili
    apporti antropici legati all’esecuzione dell’opera. Il set analitico minimale da considerare è quello riportato
    in Tabella 4.1, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare deve essere modificata ed estesa in
    considerazione delle attività antropiche pregresse.
    Fatta salva la ricerca dei parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali
    anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati
    all’esecuzione dell’opera, nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di
    scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le
    analisi chimiche dei campioni delle terre e rocce da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze
    di Tabella 4.1. Il proponente nel piano di utilizzo di cui all’allegato 5, potrà selezionare, tra le sostanze della
    Tabella 4.1, le «sostanze indicatrici»: queste consentono di definire in maniera esaustiva le caratteristiche
    delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente
    regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l’ambiente.
    Tabella 4.1 – Set analitico minimale
  • Arsenico
  • Cadmio
  • Cobalto
  • Nichel
  • Piombo
  • Rame
  • Zinco
  • Mercurio
  • Idrocarburi C>12
  • Cromo totale
  • Cromo VI
  • Amianto
  • BTEX (*)
  • IPA () () Da eseguire nel caso in cui l’area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di
    grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante
    ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B, Tabella
    1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
    I risultati delle analisi sui campioni sono confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui
    alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
    152, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica.
    Le analisi chimico-fisiche sono condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute per tutto il
    territorio nazionale, tali da garantire l’ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di
    concentrazione limite. Nell’impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione sono utilizzate le migliori
    metodologie analitiche ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale che presentino un limite di
    quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.
    Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all’articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito
    quando il contenuto di sostanze inquinanti all’interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli
    additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle
    colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
    con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali. Qualora per
    consentire le operazioni di scavo sia previsto l’utilizzo di additivi che contengono sostanze inquinanti non
    comprese nella citata tabella, il soggetto proponente fornisce all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e
    all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la documentazione tecnica
    necessaria a valutare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all’articolo 4. Per verificare che
    siano garantiti i requisiti di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente, ISS e ISPRA prendono in
    considerazione il contenuto negli additivi delle sostanze classificate pericolose ai sensi del regolamento (CE)
    n. 1272/2008, relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP),
    al fine di appurare che tale contenuto sia inferiore al «valore soglia» di cui all’articolo 11 del citato
    regolamento per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e al «limite di concentrazione» di cui
    all’articolo 10 del medesimo regolamento per i siti ad uso commerciale e industriale. L’ISS si esprime entro
    60 giorni dal ricevimento della documentazione, previo parere dell’ISPRA. Il parere dell’Istituto Superiore di
    Sanità è allegato al piano di utilizzo.
    Le terre e rocce da scavo così come definite ai sensi del presente decreto sono utilizzabili per reinterri,
    riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e
    miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e, nel corso di processi di produzione industriale, in
    sostituzione dei materiali di cava:
  • se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a
    prescindere dalla sua destinazione;
  • se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a
    destinazione produttiva (commerciale e industriale).
    In contesti geologici ed idrogeologici particolari (ad esempio, falda affiorante, substrati rocciosi fessurati,
    inghiottitoi naturali) sono applicati accorgimenti tecnici che assicurino l’assenza di potenziali rischi di
    compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa dell’Unione
    europea per le acque sotterranee e superficiali.
    Il riutilizzo in impianti industriali quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e rocce da scavo in cui la
    concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo
    V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è possibile solo nel caso in cui il processo
    industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti
    dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche
    iniziali.
    Allegato 5 – Piano di utilizzo (articolo 9)
    Il piano di utilizzo indica che le terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di opere di cui all’articolo
    2, comma 1, lettera aa), del presente regolamento sono integralmente utilizzate, nel corso dello stesso o di
    un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché
    esplicitamente indicato.
    Nel dettaglio il piano di utilizzo indica:
  1. l’ubicazione dei siti di produzione delle terre e rocce da scavo con l’indicazione dei relativi
    volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;
  2. l’ubicazione dei siti di destinazione e l’individuazione dei cicli produttivi di destinazione delle
    terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, con l’indicazione dei relativi volumi di utilizzo
    suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti
    e i cicli produttivi di destinazione possono essere alternativi tra loro;
  3. le operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche
    merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con
    riferimento a quanto indicato all’allegato 3;
  4. le modalità di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e
    rocce da scavo eseguita in fase progettuale in conformità alle previsioni degli allegati 1, 2 e 4,
    precisando in particolare:
  • i risultati dell’indagine conoscitiva dell’area di intervento (ad esempio, fonti
    bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche) con particolare attenzione
    alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche geologicheidrogeologiche
    naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali
    con sostanze specifiche;
  • le modalità di campionamento, preparazione dei campioni e analisi con
    indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della
    composizione naturale delle terre e rocce da scavo, delle attività antropiche
    pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede
    di adottare, esplicitando quanto indicato agli allegati 2 e 4;
  • la necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d’opera e i relativi
    criteri generali da seguire, secondo quanto indicato nell’allegato 9, parte A;
  1. l’ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternativi
    tra loro, con l’indicazione della classe di destinazione d’uso urbanistica e i tempi del deposito
    per ciascun sito;
  2. i percorsi previsti per il trasporto delle terre e rocce da scavo tra le diverse aree impiegate
    nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, siti di deposito
    intermedio, siti di destinazione e processi industriali di impiego), nonché delle modalità di
    trasporto previste (ad esempio, a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore).
    Al fine di esplicitare quanto richiesto, il piano di utilizzo indica, altresì, anche in riferimento alla
    caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, i seguenti elementi per tutti i siti interessati dalla produzione
    alla destinazione, ivi compresi i siti di deposito intermedio e la viabilità:
  3. inquadramento territoriale e topo-cartografico:
    1.1. denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
    1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);
    1.3. estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
    1.4. corografia (preferibilmente scala 1:5.000);
    1.5. planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare
    (preferibilmente scala 1:5.000 1:2.000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete
    trigonometrica catastale o a quella IGM, in relazione all’estensione del sito, o altri riferimenti
    stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);
    1.6. planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell’area
    interessata allo scavo o del sito);
    1.7. profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);
    1.8. schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto.
  4. inquadramento urbanistico:
    2.1. individuazione della destinazione d’uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da
    strumento urbanistico vigente.
  5. inquadramento geologico ed idrogeologico:
    3.1. descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l’utilizzo di informazioni
    derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;
    3.2. ricostruzione stratigrafica del suolo, mediante l’utilizzo dei risultati di eventuali indagini
    geognostiche e geofisiche già attuate. I materiali di riporto, se presenti, sono evidenziati nella
    ricostruzione stratigrafica del suolo;
    3.3. descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro
    tipologia) anche mediante indagini pregresse;
    3.4. livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione
    dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5.000).
  6. descrizione delle attività svolte sul sito:
    4.1. uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;
    4.2. definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di
    migrazione;
    4.3. identificazione delle possibili sostanze presenti;
    4.4. risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimico-fisiche.
  7. piano di campionamento e analisi:
    5.1. descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;
    5.2. localizzazione dei punti di indagine mediante planimetrie;
    5.3. elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell’allegato 4;
    5.4. descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.
    Allegati 6, 7 e 8
    Allegato 9 – Procedure di campionamento in corso d’opera e per i controlli e le ispezioni
    (articoli 9 e 28)
    La caratterizzazione ambientale può essere eseguita in corso d’opera solo nel caso in cui sia comprovata
    l’impossibilità di eseguire un’indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell’opera da cui deriva la
    produzione delle terre e rocce da scavo; nel piano di utilizzo sono indicati i criteri generali di esecuzione.
    Qualora si faccia ricorso a metodologie di scavo in grado di determinare una potenziale contaminazione
    delle terre e rocce da scavo, queste sono nuovamente caratterizzate durante l’esecuzione dell’opera.
    Parte A – Caratterizzazione delle terre e rocce da scavo in corso d’opera – verifiche da parte
    dell’esecutore
    Le attività di caratterizzazione durante l’esecuzione dell’opera possono essere condotte a cura
    dell’esecutore, in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, in secondo una
    delle seguenti modalità:
  • su cumuli all’interno di opportune aree di caratterizzazione;
  • direttamente sull’area di scavo e/o sul fronte di avanzamento;
  • sull’intera area di intervento.
    Per il trattamento dei campioni al fine della loro caratterizzazione analitica, il set analitico, le metodologie di
    analisi, i limiti di riferimento ai fini del riutilizzo si applica quanto indicato negli allegati 2 e 4.
    A.1 – Caratterizzazione su cumuli
    Le piazzole di caratterizzazione sono impermeabilizzate al fine di evitare che le terre e rocce non ancora
    caratterizzate entrino in contatto con la matrice suolo. Tali aree hanno superficie e volumetria sufficienti a
    garantire il tempo di permanenza necessario per l’effettuazione di campionamento e analisi delle terre e
    rocce da scavo ivi depositate, come da piano di utilizzo.
    Compatibilmente con le specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, le piazzole di
    caratterizzazione sono ubicate preferibilmente in prossimità delle aree di scavo e sono opportunamente
    distinte e identificate con adeguata segnaletica.
    Le terre e rocce da scavo sono disposte in cumuli nelle piazzole di caratterizzazione in quantità comprese
    tra 3.000 e 5.000 mc in funzione dell’eterogeneità del materiale e dei risultati della caratterizzazione in fase
    progettuale.
    Posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili dall’intera massa da verificare, il numero (m) dei
    cumuli da campionare è dato dalla seguente formula:
    m = k n1/3
    dove k = 5 mentre i singoli m cumuli da campionare sono scelti in modo casuale. Il campo di validità della
    formula è n?m; al di fuori di detto campo (per n 2 cm costituiti da sassi, ciottoli e pietre anche alloctoni
    rispetto al sito).
    Se nella matrice materiale di riporto sono presenti unicamente materiali di origine antropica derivanti da
    prospezioni, estrazioni di miniera o di cava che risultano geologicamente distinguibili dal suolo originario
    presente in sito (es. strato drenante costituito da ciottoli di fiume, o substrato di fondazione costituito da
    sfridi di porfido), questi non devono essere conteggiati ai fini del calcolo della percentuale del 20%.